Ricerca
Comitato Etico
L’attività di ricerca scientifica della Casa di Cura Igea è supportata da Comitato Etico Milano Area 2 (di seguito denominato CE) con sede presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico che ha il compito di fornire pubblica garanzia della tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione clinica, attraverso l’espressione di pareri di eticità e scientificità prima dell’avvio di qualsiasi studio che coinvolga l’essere umano.
Il CE effettua una valutazione complessiva della sperimentazione, con particolare attenzione alla sussistenza dei requisiti in materia di consenso informato, informativa privacy, copertura assicurativa e contenuto innovativo della sperimentazione.
Il CE fornisce, inoltre, supporto nella pratica clinica corrente e formula, altresì, pareri in relazione a questioni etiche complesse connesse con l’attività assistenziale, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana.
Il CE si ispira al rispetto dell’integrità fisica e della salute umana, così come indicato nelle Carte dei Diritti dell’Uomo, nei codici di deontologia medica nazionale (versione del 16 dicembre 2006) ed internazionale ed in particolare nella Dichiarazione di Helsinki del 1964 (e successivi emendamenti) e nella Convenzione di Oviedo del 04/04/1997, ratificata con Legge 28/03/2001, n. 145 (G.U. n. 95 del 24/04/2001). Costituiscono un riferimento, ove applicabili, anche le raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica (istituito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/03/1990).
L’indipendenza del CE rispetto all’istituzione cui afferisce è garantita:
- dalla mancanza di subordinazione gerarchica del CE nei confronti della struttura ove esso opera
- dalla presenza di membri esterni alle strutture sanitarie per le quali opera il CE, in misura non inferiore ad un terzo del totale
- dall’estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei membri del CE rispetto agli studi clinici proposti
- dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i membri del CE e le aziende che promuovono la sperimentazione, dichiarata secondo le modalità previste dal DM 17/12/2004. A tal fine, i membri del CE devono firmare annualmente la dichiarazione prevista dal succitato DM 08/02/2013 all’art. 3, comma 2, lettera c).